Sez. U, Sentenza n. 3349 del 20/11/1971 (Rv. 354866 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE - LITISCONSORZIO DIVERSAMENTE COSTITUITO NELLE DIVERSE FASI DEL GIUDIZIO - CONDANNA DEI LITISCONSORTI ALLE SPESE DELLE SOLE FASI DEL GIUDIZIO AL QUALE ESSI HANNO PARTECIPATO E NELLE QUALI SONO RIMASTI SOCCOMBENTI - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - DICHIARAZIONE DI SOLIDARIETA DEI LITISCONSORTI NELLE SPESE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE - LITISCONSORZIO DIVERSAMENTE COSTITUITO NELLE DIVERSE FASI DEL GIUDIZIO - CONDANNA DEI LITISCONSORTI ALLE SPESE DELLE SOLE FASI DEL GIUDIZIO AL QUALE ESSI HANNO PARTECIPATO E NELLE QUALI SONO RIMASTI SOCCOMBENTI - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - DICHIARAZIONE DI SOLIDARIETA DEI LITISCONSORTI NELLE SPESE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Il provvedimento del giudice di merito in ordine alle spese processuali puo essere Sindacato in Sede di legittimita solo ove violi il divieto di far gravare le spese sulla parte totalmente vittoriosa; fuori di questa ipotesi, la decisione sulle spese e rimessa al criterio discrezionale del giudice di merito, che e libero di compensarle in tutto o in parte, quanto di condannare alla totalita delle spese la parte soccombente anche solo parzialmente. In caso di litisconsorzio diversamente costituito nelle diverse fasi del giudizio, e pienamente rispondente al criterio della soccombenza, con il detto unico limite, la condanna dei litisconsorti alle spese delle sole fasi del giudizio alle quali essi hanno partecipato, rimanendo soccombenti. In tal caso, la dichiarazione di solidarieta della condanna alle spese tra i litisconsorti delle singole fasi o tra alcuni di essi non richiede neppure una specifica motivazione, essendo stabilito per legge che la condanna solidale puo essere disposta se le parti soccombenti hanno interesse comune alla causa - inteso anche come semplice convergenza di interessi a porre la domanda o a contrastare la pretesa avversaria - e risultando tale interesse comune dalla stessa posizione litisconsortile. (V 2603'70, mass n 348993; 1722'69, mass n 340734).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 97, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)