Sez. 2, Sentenza n. 2603 del 09/12/1970 (Rv. 348993 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE - REGOLAMENTO - CRITERI - CONTROLLO DELLA CORTE DI CASSAZIONE - LIMITI.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE - REGOLAMENTO - CRITERI - CONTROLLO DELLA CORTE DI CASSAZIONE - LIMITI.*
Il regolamento delle spese processuali rientra nei poteri discrezionali dei giudici di merito cui e devoluta anche la valutazione della entita della soccombenza in rapporto all'esito finale della lite, essendo l'ammissibilita del Sindacato della Corte di Cassazione circoscritta alla violazione del principio secondo cui non puo essere condannata alle spese la parte vittoriosa, mentre e rimesso al potere discrezionale del giudice di merito l'apprezzamento sull'opportunita della compensazione, totale o parziale, delle spese medesime.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)