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Sez. 5, Sentenza n. 8618 del 15/04/2011 (Rv. 617972 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Condono ex art. 9 legge n. 289 del 2002 - Preclusioni - Notifica dell'invito al contraddittorio - Sufficienza.
Stato
decisa il 2011-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617972-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, la definizione automatica degli anni pregressi, prevista dall'art. 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, presupponendo l'assenza di qualsivoglia attività accertativa da parte dell'Amministrazione, è preclusa anche nel caso di sola notifica di un invito al contraddittorio, di cui all'art. 5 del d.lgs. 19 giugno 1997 n. 218, senza che rilevi, in senso contrario, la successiva eventuale emissione di un avviso di accertamento.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)