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Sez. 5, Sentenza n. 15877 del 29/07/2016 (Rv. 640661 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Condono ex art. 9 della l. n. 289 del 2002 - Preclusioni - Notifica dell'invito al contraddittorio - Sufficienza.
Stato
decisa il 2016-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640661-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, la definizione automatica degli anni pregressi, prevista dall'art. 9 della l. n. 289 del 2002, presuppone l'assenza di qualsivoglia attività accertativa da parte dell'Amministrazione, sicché è preclusa anche nel caso della notifica di un invito al contraddittorio, di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 218 del 1997, salvo che si perfezioni la definizione ex artt. 15 e 16 della l. n. 289 del 2002, non potendosi equiparare al perfezionamento la conclusione con esito negativo di tali procedimenti.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)