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Sez. 1, Ordinanza n. 660 del 03/04/1973 Cc. (dep. 25/07/1973) Rv. 124687 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA IN GENERE - ATTI DISPOSITIVI DELL'IMPRENDITORE - RILEVANZA PENALE - CONDIZIONI - SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO - NATURA DIVERSA NEI CASI DI BANCAROTTA PREFALLIMENTARE E POSTFALLIMENTARE - CONSEGUENZE IN ORDINE ALLA COMPETENZA TERRITORIALE.*
Stato
decisa il 1973-04-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/124687-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA IN GENERE - ATTI DISPOSITIVI DELL'IMPRENDITORE - RILEVANZA PENALE - CONDIZIONI - SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO - NATURA DIVERSA NEI CASI DI BANCAROTTA PREFALLIMENTARE E POSTFALLIMENTARE - CONSEGUENZE IN ORDINE ALLA COMPETENZA TERRITORIALE.*

Gli Atti di disposizione che l'imprenditore compie sui propri beni ed i comportamenti, attivi od omissivi, ch'egli tiene nella condotta dei propri affari, sono penalmente irrilevanti siccome libera manifestazione del diritto di gestire l'impresa nel modo che a lui sembra piu conveniente per la tutela dei propri interessi. Essi invece diventano rilevanti penalmente quando, con la constatazione giudiziale della insolvenza viene accertata la lesione arrecata ai diritti dei creditori. Pertanto la sentenza dichiarativa di fallimento non e condizione di punibilita, ma elemento indispensabile per configurare come reati, nelle ipotesi di bancarotta prefallimentare, fatti e comportamenti che, diversamente, rimarrebbero leciti e indifferenti. Ne consegue che, mentre nelle ipotesi di bancarotta postfallimentare il reato si consuma nel tempo e nel luogo in cui i fatti vietati vengono posti in essere, in quelle di bancarotta prefallimentare il momento consumativo coincide con la pronunzia dichiarativa di fallimento e la Competenza territoriale appartiene al giudice del luogo dove ha giurisdizione il tribunale che ha emesso la sentenza dichiarativa.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 44, Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)