Sez. 5, Sentenza n. 2334 del 15/12/1988 Ud. (dep. 15/02/1989) Rv. 180525 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA IN GENERE - SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO - ELEMENTO COSTITUTIVO DEL REATO - SUSSISTENZA - BANCAROTTA PRE-FALLIMENTARE E POST-FALLIMENTARE - COMPETENZA TERRITORIALE - DIVERSITÀ - RAGIONE.*
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA IN GENERE - SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO - ELEMENTO COSTITUTIVO DEL REATO - SUSSISTENZA - BANCAROTTA PRE-FALLIMENTARE E POST-FALLIMENTARE - COMPETENZA TERRITORIALE - DIVERSITÀ - RAGIONE.*
La sentenza dichiarativa di fallimento non costituisce una condizione obiettiva di punibilità dei reati di bancarotta, ma integra un elemento costitutivo di essi. Conseguentemente i fatti compiuti dall'imprenditore (Atti di disposizione o altri Atti enumerati dall'art. 216 l.F. Come ipotesi di bancarotta) diventano penalmente rilevanti solo con la pronunzia della sentenza dichiarativa di fallimento. Cosicché, per la coincidenza del momento consumativo del reato con il luogo della dichiarazione di fallimento, ivi si radica la Competenza territoriale. Nella bancarotta post-fallimentare viceversa, in cui la già pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento opera come presupposto del reato, la consumazione si attua nel tempo e luogo della commissione dei fatti delittuosi e ivi si radica ai fini della Competenza territoriale. (Conf mass n 124687).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 44, Cod. Proc. Pen. art. 39 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)