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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 6076 del 09/03/2017 (Rv. 643331 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Agevolazioni per l'acquisto della "prima casa" - Trasferimento dell'immobile acquistato nel quinquennio - Acquisto di un "nuovo" immobile entro un anno - Superamento del termine - Forza maggiore - Decadenza dall'agevolazione - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643331-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

In tema di agevolazioni fiscali “prima casa”, qualora l’acquirente trasferisca l’immobile prima di cinque anni dalla data del suo acquisto, procedendo poi ad acquistarne un altro, da adibire a propria abitazione principale, oltre il termine di un anno dal predetto trasferimento, la decadenza dal beneficio fiscale resta impedita ove ciò sia dovuto ad una causa di forza maggiore, da intendersi come un impedimento oggettivo caratterizzato dalla non imputabilità, inevitabilità e imprevedibilità dell’evento (nella specie ravvisata dalla S.C. nell'adozione del decreto di trasferimento del bene espropriato, ai sensi dell’art. 586 c.p.c., con un ritardo di sette giorni rispetto alla scadenza dell’anno, nonostante il versamento del prezzo, da parte del contribuente aggiudicatario, in epoca ben anteriore).

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)