Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28838 del 08/11/2019 (Rv. 655557 - 01)
SEDE DELLA PERSONA - DELLA PERSONA FISICA - RESIDENZA - TRASFERIMENTO - PROVA | Imposta di registro - Agevolazioni prima casa - Mancato trasferimento della residenza entro 18 mesi - Eccezioni - Forza maggiore - Configurabilità - Nozione - Impedimento oggettivo non imputabile - Imprevedibilità dell’evento - Rilevanza - Fattispecie.
SEDE DELLA PERSONA - DELLA PERSONA FISICA - RESIDENZA - TRASFERIMENTO - PROVA
In tema di imposta di registro, la fruizione delle agevolazioni cd. "prima casa" postula, nel caso di acquisto di immobile ubicato in un comune diverso da quello di residenza dell'acquirente, il trasferimento della residenza entro il termine di diciotto mesi dall'atto di compravendita, salva la ricorrenza di una situazione di forza maggiore sopravvenuta rispetto alla stipula, ravvisabile a fronte di impedimento oggettivo caratterizzato dalla non imputabilità, anche a titolo di colpa, inevitabilità ed imprevedibilità dell'evento. (Nella specie, la S.C. ha escluso la ricorrenza dell'esimente nel fatto costituito dal rigetto, da parte degli uffici comunali, del cambio di residenza a seguito della constatata inabitabilità dell'immobile acquistato per suo mancato completamento).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 07/02/1985 num. 12 art. 2, Legge 05/04/1985 num. 118 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 all. 1 art. 1 com. 1 lett. A
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)