Sez. 1, Sentenza n. 11043 del 04/11/1998 (Rv. 520337 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Dispositivo della decisione della Commissione Tributaria di secondo grado - Mancato deposito in segreteria prima della data di insediamento delle nuove commissioni tributarie - Conseguenze - Decisione della Commissione Tributaria di secondo grado - Impugnazione - Con ricorso per cassazione - Necessità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, la decisione della Commissione Tributaria di secondo grado, della quale prima dell'insediamento delle nuove commissioni tributarie (avvenuto il primo aprile 1996) non sia stato depositato in segreteria neppure il dispositivo, è impugnabile con il ricorso per cassazione, non potendo trovare applicazione in tal caso la norma transitoria di cui all'art. 75, primo comma, del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, come sostituito dall'art. 69, comma terzo, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, e dell'art. 12 del D.L. 8 agosto 1996, n. 437, convertito nella legge 24 ottobre 1996, n. 556, la quale dispone che alle controversie, per le quali alla data di insediamento delle nuove commissioni tributarie pende il termine per l'impugnativa davanti alla Commissione Tributaria Centrale, nonché alle controversie pendenti dinanzi alle Commissioni di secondo grado, per le quali alla data suddetta è stato depositato il solo dispositivo della decisione, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 e successive modificazioni ed integrazioni.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 38 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 75 CORTE COST., Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 69 CORTE COST., Legge 29/10/1993 num. 427 CORTE COST., Decreto Legge 08/08/1996 num. 437 art. 12, Legge 24/10/1996 num. 556
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)