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Sez. 5, Sentenza n. 10368 del 05/05/2006 (Rv. 590007 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Decisione della commissione tributaria di secondo grado - Dispositivo - Avvenuto deposito dello stesso in segreteria prima del primo aprile 1996 - Impugnazione della decisione con ricorso per cassazione - Inammissibilità - Disciplina pregressa - Applicabilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2006-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590007-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, la decisione deliberata in camera di consiglio della commissione tributaria di secondo grado, con deposito in segreteria del dispositivo sottoscritto dal presidente non oltre il primo aprile 1996, si sottrae comunque al ricorso per cassazione, indipendentemente dal giorno della sua pubblicazione, essendo il ricorso medesimo consentito, nel rito disciplinato dal d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, soltanto contro le pronunce della commissione centrale o della corte d'appello. Infatti, il d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 sul processo tributario stabilisce, con la disposizione transitoria di cui all'art. 75, primo comma, come sostituito dall'art. 69, terzo comma, del d.l. 30 agosto 1993, n. 331 (convertito con modificazioni in legge 29 ottobre 1993 n. 427), la persistente applicazione delle norme del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 nelle controversie per le quali, alla data di insediamento delle commissioni provinciali e regionali, cioè al primo aprile 1996, sia pendente il termine per ricorrere alla commissione centrale avverso decisione resa dalla commissione di secondo grado, e l'art. 12, primo comma, del d.l. 8 agosto 1996 n. 437, convertito con modificazioni in legge 24 ottobre 1996 n. 556, con disposizione retroattiva, impone, per la sola circostanza che entro il primo aprile 1996 sia stato depositato in segreteria il dispositivo della decisione della commissione tributaria di secondo grado, di ritenere che la facoltà di impugnazione, una volta insorta, sia soggetta alla normativa pregressa, con conseguente esperibilità del ricorso alla commissione centrale od alla corte d'appello (artt. 25 e 40 del d.P.R. n. 636 del 1972) nei previsti termini, ed inapplicabilità, nel caso di comunicazione del dispositivo della decisione (nella specie avvenuta in data successiva al primo aprile 1996), della disciplina prevista dall'art. 327 cod. proc. civ., relativa al termine annuale di decadenza dall'impugnazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 75 CORTE COST., Legge 29/10/1993 num. 427 CORTE COST., Legge 24/10/1996 num. 556, Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 69 CORTE COST., Decreto Legge 08/08/1996 num. 437 art. 12 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)