Sez. L, Sentenza n. 1381 del 04/02/1993 (Rv. 480701 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Obbligo e diritto alle assicurazioni - Elementi del rapporto di assicurazione sociale - Contenuto - Prestazioni (all'assicurato) - In genere | Prestazioni indebite - Irripetibilità ex art. 52 legge n. 88 del 1989 - Portata.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Obbligo e diritto alle assicurazioni - Elementi del rapporto di assicurazione sociale - Contenuto - Prestazioni (all'assicurato) - In genere
In tema di indebite prestazioni previdenziali, l'art. 52, legge 9 marzo 1989, n. 88 (innovando rispetto alla disposizione dell'art. 80, terzo comma, r.d. 28 agosto 1924, n. 1422) nel disporre al secondo comma che non si fa luogo a recupero (salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato) di rate di pensione riscosse e risultate non dovute, sancisce l'irripetibilità delle somme erogate per errori riguardanti indifferentemente il diritto alla prestazione o il mero calcolo di questa, e con riferimento ad ogni ipotesi di riformulazione del provvedimento originario sotto qualsiasi aspetto e per qualsiasi motivo, totale o parziale, ivi compresi i provvedimenti di annullamento o revoca delle prestazioni previdenziali precedentemente erogate.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 80 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 52 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)