Sez. 3, Sentenza n. 11375 del 11/05/2010 (Rv. 613349 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE | Contratto preliminare di vendita subordinato al mancato esercizio della prelazione legale - Esercizio della prelazione in assenza dei requisiti o senza il rispetto delle modalità prescritte - Conseguenze - Esercizio del diritto di prelazione da parte del promissario - Esclusione - Azione ex art. 1418 cod. civ. - Configurabilità - Azione ex art. 2932 cod. civ. - Configurabilità - Fondamento.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE
In tema di contratti agrari, qualora sia sottoscritto un contratto preliminare di vendita di alcuni fondi, subordinatamente alla condizione del mancato esercizio della prelazione legale da parte degli aventi diritto, e costoro abbiano violato tale condizione, essercitando la prelazione senza essere in possesso dei requisiti prescritti ovvero senza il rispetto delle relative modalità, il promittente acquirente non è titolare di un diritto di prelazione e quindi non può esercitare l'azione di riscatto, potendo invece chiedere sia la dichiarazione di nullità del contratto stipulato dal promissario venditore con il terzo, sia l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 cod. civ. nei confronti del promissario alienante, che non ha mai cessato di essere proprietario del fondo, avendo disposto di questo con atto nullo, pertanto, privo di effetti. (Fattispecie in cui l'avente diritto alla prelazione era decaduto dal relativo diritto per mancato versamento del prezzo nel termine prescritto dalla legge).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2932, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)