Sez. 3, Sentenza n. 24150 del 10/11/2006 (Rv. 592627 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE | Stipula di preliminare di vendita di fondi subordinato alla condizione di non far valere la prelazione legale da parte dell'affittuario - Violazione di detta condizione riconducibile all'esercizio del diritto di prelazione ad opera dell'affittuario con conseguente suo acquisto dei terreni con atto pubblico - Conseguenze - Esperimento dell'azione di nullità da parte del promittente acquirente - Ammissibilità - Limiti - Riferibilità della stessa all'atto traslativo nella parte riguardante il trasferimento relativo ai fondi non aventi destinazione agricola - Sussistenza - Fondamento.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE
Qualora sia sottoscritto un contratto preliminare di vendita di alcuni fondi, subordinatamente alla condizione del mancato esercizio della prelazione legale da parte dell'affittuario degli stessi immobili, e quest'ultimo abbia violato tale condizione avvalendosi del suddetto diritto di prelazione, così acquistando, a seguito del suo esercizio, i terreni con atto pubblico, il promittente acquirente è legittimato ad agire in giudizio, nei confronti dell'acquirente del fondo stesso oltre che dell'alienante, al fine di sentir dichiarare la nullità parziale del contratto di vendita, per contrarietà a norme imperative, nell'ipotesi in cui siano stati trasferiti, oltre che terreni aventi destinazione agricola, altri fondi non soggetti a prelazione in applicazione dell'art. 8, comma secondo, ultima parte, della legge 26 maggio 1965, n. 590.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)