Sez. 3, Sentenza n. 1726 del 09/10/1969 Ud. (dep. 29/11/1969) Rv. 113291 - 01
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - LETTURA DI ATTI, DOCUMENTI, DEPOSIZIONI -INTERROGATORI DI COIMPUTATI ANCHE SE IN SEPARATO GIUDIZIO - AMMISSIBILITA - FONDAMENTO.*
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - LETTURA DI ATTI, DOCUMENTI, DEPOSIZIONI -INTERROGATORI DI COIMPUTATI ANCHE SE IN SEPARATO GIUDIZIO - AMMISSIBILITA - FONDAMENTO.*
In virtu dell'art 465, comma secondo, cod proc pen e permessa la lettura in dibattimento degli interrogatori dei coimputati, lettura che deve ritenersi consentita anche quando nei confronti di detti coimputati il giudizio sia stato separato. Infatti gli interrogatori dei coimputati, come Atti processuali, sono pur sempre idonei a fornire elementi utili per l'accertamento della verita. Cio significa che gli interrogatori medesimi, anche se non hanno il grado di efficacia probatoria della testimonianza, possono tuttavia costituire un valido elemento di prova allorche il giudice, dopo averli valutati in se stessi e in relazione alle altre risultanze processuali, li ritenga attendibili con motivazione congrua ed esauriente.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 465 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)