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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26426 del 08/11/2017 (Rv. 647021 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DOMANDA - IN GENERE | Mutuo ipotecario - Insinuazione del credito al passivo - Produzione piano di ammortamento- Necessità - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 2017-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647021-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DOMANDA - IN GENERE

In sede di opposizione allo stato passivo, la produzione del piano di ammortamento non costituisce elemento indefettibile della prova del residuo credito da mutuo, specie ove i requisiti costitutivi delle reciproche obbligazioni, ed in particolare quella restitutoria, risultino dalla chiara previsione contrattuale e dalla natura delle rate, dalla prevedibilità del loro importo per quota di interessi separata rispetto al capitale e si tratti di circostanze allegate al giudizio dal creditore, non bastando al riguardo una generica contestazione di rilevanza del curatore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1813, Cod. Civ. art. 2808, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)