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Sez. 2, Sentenza n. 142 del 22/01/1971 (Rv. 349515 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - FACOLTATIVA - IN GENERE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1971-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/349515-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - FACOLTATIVA - IN GENERE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Al di fuori delle ipotesi di sospensione necessaria del processo previste dall'art 295 cod proc civ, la sospensione e soltanto facoltativa, per cui il disporla o meno rientra nell'Esercizio del potere discrezionale del giudice di merito, insindacabile in Sede di Cassazione, ove l'apprezzamento sia esente da vizi logici e giuridici. (Conf 744'69, mass n 339040).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)