Sez. 2, Sentenza n. 142 del 22/01/1971 (Rv. 349515 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - FACOLTATIVA - IN GENERE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - FACOLTATIVA - IN GENERE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Al di fuori delle ipotesi di sospensione necessaria del processo previste dall'art 295 cod proc civ, la sospensione e soltanto facoltativa, per cui il disporla o meno rientra nell'Esercizio del potere discrezionale del giudice di merito, insindacabile in Sede di Cassazione, ove l'apprezzamento sia esente da vizi logici e giuridici. (Conf 744'69, mass n 339040).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)