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Sez. 3, Sentenza n. 744 del 06/03/1969 (Rv. 339040 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - PRESUPPOSTI - FACOLTATIVA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1969-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/339040-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - PRESUPPOSTI - FACOLTATIVA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La sospensione necessaria del processo, stabilita dall'art. 295 cod. proc. civ. e informata al criterio di evitare contraddittorieta di pronunce e di giudicati e percio si verifica allorche la preventiva definizione di una controversia civile, penale o amministrativa, avente carattere pregiudiziale e dalla cui risoluzione dipenda la decisione della causa, sia imposta da una espressa norma di legge ovvero allorquando ne costituisca l'indispensabile antecedente logico e giuridico, il cui accertamento venga richiesto con efficacia di giudicato. Al di fuori di tale presupposto la sospensione cessa di essere obbligatoria per divenire facoltativa, onde il disporla o meno costituisce Esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito, insindacabile in Sede di Cassazione, ove lo apprezzamento sia esente da vizi logici e giuridici. (Conf. 3496-68, mass. 336641 2244-68, mass. 334500 1988-68, mass. N. 334012 1108-67, mass. N. 327509).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)