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Sez. 1, Sentenza n. 4600 del 18/05/1996 (Rv. 497667 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE | Parte costituita in giudizio - Mancata comparizione nel giudizio riassunto - Efficacia atti posti in essere dalla parte prima dell'interruzione - Sussistenza.
Stato
decisa il 1996-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497667-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE

La mancata comparizione di una delle parti nel giudizio riassunto dopo la sua interruzione (per morte del procuratore o qualsiasi altro motivo) non fa venir meno l'efficacia degli atti, precedenti all'interruzione, posti in essere dalla parte in tutto il periodo durante il quale essa ha regolarmente partecipato al giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)