Sez. 1, Sentenza n. 8917 del 28/10/1994 (Rv. 488305 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE | Processo - Riassunzione dinanzi al giudice competente - Convenuto costituito nella fase iniziale - Mancata costituzione - Effetti - Contumacia - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE
In caso di tempestiva riassunzione del processo dinanzi al giudice competente (nella specie, nell'ipotesi di cui all'art. 616 cod. proc. civ.), la mancata costituzione del convenuto in riassunzione, che si sia già costituito nella fase iniziale, non ne determina la contumacia, atteso che il processo tempestivamente riassunto "continua" (art. 50 cod. proc. civ.) e che le parti mantengono la posizione assunta nella fase iniziale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 125
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)