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Sez. 2, Sentenza n. 2963 del 21/10/1971 (Rv. 354228 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - AGGRAVAMENTO DELL'INVALIDITA - SUCCESSIVO ALL'ESPLETAMENTO DELLA FASE AMMINISTRATIVA - RILEVANZA - CONDIZIONI - PENSIONE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1971-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/354228-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - AGGRAVAMENTO DELL'INVALIDITA - SUCCESSIVO ALL'ESPLETAMENTO DELLA FASE AMMINISTRATIVA - RILEVANZA - CONDIZIONI - PENSIONE - DECORRENZA.*

L'aggravamento delle infermita dopo l'espletamento della fase amministrativa di accertamento deve essere valutato dal giudice di merito ai fini della Determinazione del livello d'invalidita e della diminuita o cessata capacita di guadagno, se costituisca il naturale sviluppo del processo patologico denunciato nella sua sintomatologia nella Sede amministrativa. In tal caso la decorrenza della pensione d'invalidita deve essere fissata al primo giorno del mese successivo a quello in cui l'aggravamento invalidante siasi verificato.*

Riferimenti normativi: Legge 27/04/1968 num. 488 art. 18 CORTE COST., Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)