Sez. 2, Sentenza n. 1426 del 10/05/1972 (Rv. 358032 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO - PER NATURALE EVOLUZIONE - OBBLIGO DI VALUTAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - DIRITTO ALLA PENSIONE - DECORRENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO - PER NATURALE EVOLUZIONE - OBBLIGO DI VALUTAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - DIRITTO ALLA PENSIONE - DECORRENZA.*
In tema di pensione di invalidita, la norma che impone il preventivo esperimento del procedimento amministrativo, risolvendosi necessariamente in un limite al generale principio enunciato nello art 24 della Costituzione, secondo il quale tutti possono agire in giudizio per la tutela dei loro diritti subiettivi, deve essere interpretata restrittivamente. Pertanto, ferma restando la necessita di rimanere nel quadro clinico e sintomatologico delle infermita a suo tempo denunciate, ove si sia verificato un aggravamento dell'invalidita per evoluzione di quelle medesime infermita che, secondo i canoni delle scienze sanitarie, costituisca il naturale, anche se non necessario, sviluppo dell'originario processo patologico, il giudice ha l'Obbligo di procedere alla valutazione della reale e concreta incidenza invalidante che, per effetto delle suddette infermita, deriva alla capacita di guadagno e la pensione non potra farsi, naturalmente, decorrere che dal primo giorno del mese successivo a quello in cui le suddette condizioni si sono verificate. (Conf 2974'71, mass n 354241; 2963'71, mass n 354228; 2856'71, mass n(Conf 354075).*
Riferimenti normativi: Legge 27/04/1968 num. 488 art. 18 CORTE COST., Costituzione art. 24, Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)