Sez. L, Sentenza n. 11867 del 07/11/1991 (Rv. 474533 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Disciplina (efficacia) - Criteri di applicazione - Attività del datore di lavoro | Determinazione - Destinazione merceologica del prodotto e adesione delle parti ad associazioni sindacali di categoria non corrispondente a detta attività - Irrilevanza - Limiti.
Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Disciplina (efficacia) - Criteri di applicazione - Attività del datore di lavoro
Ai fini dell'individuazione del contratto collettivo (post-corporativo) applicabile al rapporto di lavoro l'appartenenza dell'imprenditore alla categoria professionale si determina, ai sensi dell'art. 2070 cod. civ., secondo l'attività effettivamente esercitata da quest'ultimo, non rilevando in contrario né la (eventuale) diversa destinazione merceologica del prodotto finito né l'adesione delle parti ad associazioni sindacali di categoria non corrispondente all'attività effettivamente esercitata, salvo che, in tal caso, il contratto collettivo cui le parti stesse fanno riferimento in virtù di detta adesione non comporti un trattamento individuale, per il lavoratore, più favorevole di quello derivante dall'applicazione del contratto collettivo individuabile secondo il criterio di cui al citato art. 2070.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2070 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)