Sez. 1, Sentenza n. 9616 del 20/09/1993 (Rv. 483805 - 01)
Tributi (in generale) - Contenzioso tributario (Disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Procedimento - Procedimento di appello - Atto di appello - Termini per la proposizione - In genere | Regime anteriore alla vigenza del d.P.R. n. 739 del 1981 - Impugnazione - Presentazione - Data - Prova attraverso la attestazione di ricevuta dell'atto sul cosiddetto foglio delle consegne - Ammissibilità.
Tributi (in generale) - Contenzioso tributario (Disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Procedimento - Procedimento di appello - Atto di appello - Termini per la proposizione - In genere
In materia di contenzioso tributario, nella vigenza dell'art. 22, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, nel testo anteriore alle modifiche apportate con il d.P.R. 3 novembre 1981 n. 739, non essendo previsto il rilascio di atto, da consegnare alla parte, nel quale risulti attestata la data di presentazione del ricorso, né essendo prevista la spedizione in plico postale contenente menzione della data di recapito del ricorso stesso, la prova dell'avvenuta e tempestiva presentazione della impugnazione va desunta dalla registrazione fattane dalla commissione tributaria, con la conseguenza che assume rilievo, ai fini della certificazione dell'avvenuta presentazione del ricorso, qualsiasi attestazione rilasciata dalla segreteria della Commissione tributaria, che ha emesso la decisione impugnata, che dia atto dell'avvenuta consegna dell'atto di impugnazione, purché diretta ad attestare tale fatto. Pertanto costituisce prova della data di presentazione della impugnazione, al fine di verificarne la tempestività, la attestazione di ricevuta dell'atto in una data determinata apposta dal funzionario della Commissione tributaria, preposto alla ricezione dei ricorsi, sul cosiddetto foglio delle consegne, predisposto dall'ufficio tributario, contenente l'elenco delle impugnazioni proposte.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 22 CORTE COST., DPR 03/11/1981 num. 739 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)