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Sez. 5, Sentenza n. 12336 del 08/10/2001 (Rv. 549554 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - TERMINI PER LA PROPOSIZIONE - IN GENERE | Tempestività dell'impugnazione - Accertamento - Criteri - Consegna diretta dell'atto di appello ex art. 22 del d.P.R. n.636 del 1972 - Data di presentazione - Prova - Risultanze del registro delle raccomandate a mano tenuto dalla parte appellante - Rilevanza - Condizioni.
Stato
decisa il 2001-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/549554-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - TERMINI PER LA PROPOSIZIONE - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, qualora l'atto di appello sia proposto, nella vigenza dell'art. 22 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, mediante consegna alla segreteria del giudice "a quo", la tempestività della presentazione dell'impugnazione può rilevarsi dal registro delle raccomandate a mano (nella specie, registro della consegne a mano dell'ufficio delle Imposte Dirette appellante) allorché emergono con chiarezza e senza possibilità di dubbio la data e l'ufficio che ha ricevuto l'atto. Altrimenti deve concludersi che non vi è prova idonea ed utilizzabile sul punto, con la conseguenza che diventa determinante la data di deposito emergente dal protocollo della Segreteria della Commissione Tributaria di primo grado, che è un registro idoneo ad attestare l'avvenuto deposito di un atto non spedito per posta.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)