Sez. 4, Sentenza n. 3494 del 12/10/1987 Ud. (dep. 17/03/1988) Rv. 177899 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO COLPOSO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - RESPONSABILITÀ - CONCESSIONE DI ATTENUANTE - GIUDIZIO DI EQUIVALENZA - MASSIMO EDITTALE DELLA PENA - DETERMINAZIONE - EFFETTI SULLA PRESCRIZIONE.*
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO COLPOSO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - RESPONSABILITÀ - CONCESSIONE DI ATTENUANTE - GIUDIZIO DI EQUIVALENZA - MASSIMO EDITTALE DELLA PENA - DETERMINAZIONE - EFFETTI SULLA PRESCRIZIONE.*
Qualora il reato di omicidio colposo aggravato ai sensi dell'art. 589, secondo comma cod. pen. sia stato commesso dopo la nuova normativa di cui al d.l. 11 aprile 1974 n. 99 concernente il giudizio di comparazione tra circostanze del reato e allo imputato siano concesse attenuanti dichiarate equivalenti rispetto alla contestata aggravante, il massimo edittale della pena resta determinato in cinque anni e il tempo necessario per maturare la prescrizione è sempre quello di anni dieci, prolungabile ad anni quindici in virtù di Atti interruttivi. (V mass n 140557).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)