Sez. 4, Sentenza n. 15565 del 25/09/1978 Ud. (dep. 12/12/1978) Rv. 140557 - 01
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI - MAGGIOR FAVORE PER L'IMPUTATO - CRITERIO DI APPLICAZIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI OMICIDIO COLPOSO AGGRAVATO DA CIRCOSTANZA SPECIALE IN EQUIVALENZA CON ATTENUANTI.*
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI - MAGGIOR FAVORE PER L'IMPUTATO - CRITERIO DI APPLICAZIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI OMICIDIO COLPOSO AGGRAVATO DA CIRCOSTANZA SPECIALE IN EQUIVALENZA CON ATTENUANTI.*
In caso di successioni di leggi il giudice penale, valutati tutti i possibili effetti, e tenuto ad applicare le norme che risultino realmente piu favorevoli all'imputato. Ne deriva che, in caso di omicidio colposo commesso con violazione di norme sulla circolazione stradale in epoca antecedente alla legge 7 giugno 1974 n 220 rispetto al quale venga riconosciuta la sussistenza di attenuanti, il termine di prescrizione del reato va computato in cinque anni anche se, in applicazione della succitata legge, si proceda a giudizio di equivalenza tra le attenuanti e l'aggravante speciale.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)