Sez. 3, Ordinanza n. 19591 del 29/09/2004 (Rv. 577434 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE | Contratto tra consumatore e professionista - Deroga al foro esclusivo del consumatore stabilito dall' art. 1469 bis, terzo comma, n. 19 cod. civ. - Superamento della presunzione di vessatorietà - Condizioni - Coincidenza con uno dei fori speciali alternativi (art. 20 cod. proc. civ.) - Pattuizione individuale con il consumatore - Prova a carico del professionista.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE
Per superare la presunzione di vessatorietà della clausola che stabilisce, come sede del foro competente a decidere le controversie tra professionista e consumatore, una località diversa da quella di residenza o domicilio eletto da quest' ultimo(art. 1469 bis, terzo comma, n. 19, cod. civ.), il professionista ha l'onere di provare che la clausola con cui è stato pattuito un foro non coincidente con uno di quelli speciali alternativi normativamente previsti in materia di controversie aventi ad oggetto obbligazioni contrattuali (art. 20 cod. proc. civ.) è stata oggetto di trattativa individuale con il consumatore(art. 1469 ter, quarto e quinto comma, cod. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1469 bis CORTE COST., Cod. Civ. art. 1469 ter, Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Civ. art. 47 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)