Sez. 3, Ordinanza n. 449 del 12/01/2005 (Rv. 579559 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE | Contratti stipulati fra professionista e consumatore - Fideiussione a garanzia delle relative obbligazioni - Qualità societaria del fideiussore e del garantito - Posizione di consumatore del beneficiario - Controversie giudiziarie - Clausola del contratto fideiussorio di previsione di foro diverso da quello della residenza o del domicilio elettivo del consumatore - Inefficacia nei confronti di quest'ultimo - Sussistenza - Fattispecie.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE
Qualora in un contratto di fideiussione la posizione di beneficiario sia rivestita da una persona fisica che, in relazione alla controparte nel rapporto principale, debba considerarsi consumatore, e quelle di fideiussore e debitore principale da due società, la clausola che stabilisca un foro esclusivo diverso da quello della residenza o del foro elettivo del beneficiario non produce effetto nei confronti di quest'ultimo, tenuto conto che il contratto di fideiussione ha natura trilatera e che l'obbligazione fideiussoria è collegata e subordinata a quella inerente il rapporto principale. Ne consegue che erroneamente il giudice adito dal beneficiario contro il fideiussore ed il creditore garantito declina la competenza a favore del giudice del foro di cui a detta clausola, dando rilievo alla natura societaria del debitore garantito agli effetti dell'esclusione dell'operatività dell'art. 1469 - bis cod. civ. (principio affermato dalla Corte Cass. in relazione ad una controversia introdotta da un beneficiario - locatore persona fisica contro un conduttore avente natura di società ed un fideiussore avente identica natura).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Civ. art. 1469 bis com. 3 n. 19, Cod. Civ. art. 1469 quinquies, Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)