Sez. 2, Sentenza n. 6768 del 15/06/1991 (Rv. 472682 - 01)
Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Regolamento di condominio - Contrattuale | Norme dei regolamenti condominiali limitanti l'uso delle unità immobiliari di proprietà esclusiva e delle parti comuni - Natura contrattuale - Approvazione all'unanimità - Vincolatività per gli acquirenti dei singoli appartamenti - Condizioni - Esplicito riferimento nell'atto di acquisto, al regolamento condominiale - Trascrizione del regolamento - Ininfluenza.
Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Regolamento di condominio - Contrattuale
Le norme dei regolamenti condominiali che, al fine di assicurare ai condomini un godimento pieno e tranquillo, sia delle unità immobiliari di proprietà esclusiva, sia delle parti comuni dello edificio, pongono limitazioni all'uso di esse, riducendo la naturale esplicazione del diritto di proprietà, hanno natura contrattuale e debbono perciò essere approvate - a differenza di quelle concernenti la disciplina dell'uso delle cose comuni e dei servizi condominiali - all'unanimità. Esse inoltre vincolano gli acquirenti dei singoli appartamenti indipendentemente da qualsiasi trascrizione del regolamento, allorché essi, nell'atto di acquisto, facendo esplicito riferimento al regolamento condominiale dimostrino di esserne a conoscenza e di approvarne il contenuto, anche senza espressa menzione delle singole disposizioni.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1138
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)