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Sez. L, Sentenza n. 1654 del 26/02/1985 (Rv. 439623 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - MANSIONI SUPERIORI - ART. 2103 COD. CIV. (VECCHIO TESTO) - DIRITTO AL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA SUPERIORE - ESCLUSIONE - DIRITTO AL MIGLIORE TRATTAMENTO ECONOMICO - SUSSISTENZA - SUCCESSIONE NEL CORSO DEL RAPPORTO DI DIVERSE DISCIPLINE - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1985-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439623-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - MANSIONI SUPERIORI - ART. 2103 COD. CIV. (VECCHIO TESTO) - DIRITTO AL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA SUPERIORE - ESCLUSIONE - DIRITTO AL MIGLIORE TRATTAMENTO ECONOMICO - SUSSISTENZA - SUCCESSIONE NEL CORSO DEL RAPPORTO DI DIVERSE DISCIPLINE - EFFETTI.*

Secondo il disposto dell'art. 2103 cod. civ. nel testo precedente alle modifiche introdotte dall'art. 13 della legge n. 300 del 1970 l'Esercizio di mansioni superiori a quelle della categoria di appartenenza non attribuiva al lavoratore il riconoscimento della qualifica superiore, ma solo il diritto al corrispondente trattamento economico di guisa che, ove il rapporto cada sotto il regime di entrambe le discipline, succedutesi nel tempo, l'accertamento del diritto alla promozione alla qualifica superiore non potrà che esser limitato ad epoca successiva all'entrata in vigore della legge n. 300 citata, la quale - ex art. 11 delle Disposizioni sulla legge in generale - non dispone che per l'avvenire. (V 1940/80, mass n 405566).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)