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Sez. L, Sentenza n. 1940 del 22/03/1980 (Rv. 405566 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - APPLICAZIONE DEL LAVORATORE AD UN UFFICIO SUPERIORE IN PERIODO ANTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - DIRITTO ALLA QUALIFICA SUPERIORE - ESCLUSIONE - PERSISTENZA DEL RAPPORTO DI LAVORO AL MOMENTO DELLA PREDETTA ENTRATA IN VIGORE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1980-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405566-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - APPLICAZIONE DEL LAVORATORE AD UN UFFICIO SUPERIORE IN PERIODO ANTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - DIRITTO ALLA QUALIFICA SUPERIORE - ESCLUSIONE - PERSISTENZA DEL RAPPORTO DI LAVORO AL MOMENTO DELLA PREDETTA ENTRATA IN VIGORE - IRRILEVANZA.*

Poiche a norma dell'art 11 delle Disposizioni sulla legge in generale la legge non dispone che per l'avvenire, non si puo vantare un diritto se esso non era qualificato come tale, dall'ordinamento, all'epoca in cui si realizzarono e si esaurirono i relativi presupposti di fatto, a meno che l'ordinamento non abbia attribuito efficacia retroattiva alla creazione del diritto stesso. Non ha pertanto diritto alla promozione alla qualifica superiore il lavoratore che, prima dell'entrata in vigore dell'art 13 della legge 20 maggio 1970 n 300, non avente efficacia retroattiva, sia stato applicato per un certo periodo ad un ufficio superiore, essendo irrilevante la circostanza che, al momento di entrata in vigore della citata legge, il rapporto di lavoro fosse ancora in corso. (V 2112/78, mass n 391491; (V 1335/75, mass n 374858).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)