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Sez. 6, Sentenza n. 4833 del 08/01/2026 Cc. (dep. 05/02/2026) Rv. 289454-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - RICHIESTA - CONSENSO DELLE PARTI | Consenso di entrambe le parti - Effetti - Irrevocabilità - Mutamenti successivi di volontà - Rilevanza - Esclusione - Verifica ex art. 446, comma 5, cod. proc. pen. - Esclusione.
Stato
decisa il 2026-01-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289454-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - RICHIESTA - CONSENSO DELLE PARTI

In tema di patteggiamento, l'accordo tra le parti costituisce negozio giuridico processuale recettizio che, nel caso in cui ciascuna di esse abbia manifestato il proprio consenso con dichiarazioni congiunte di volontà, diviene irrevocabile e che non è suscettibile di modifica per effetto di un'iniziativa unilaterale, sicché è irrilevante l'eventuale mutamento successivo dell'originaria volontà dell'imputato, che, pertanto, non costituisce oggetto della verifica disciplinata dall'art. 446, comma 5, cod. proc. pen.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 446 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)