Sez. 5, Sentenza n. 12195 del 19/02/2019 Cc. (dep. 19/03/2019) Rv. 276038 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - RICHIESTA - CONSENSO DELLE PARTI | Richiesta di applicazione della pena - Consenso di entrambe le parti - Effetti - Irrevocabilità.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - RICHIESTA - CONSENSO DELLE PARTI
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'accordo tra l'imputato e il pubblico ministero costituisce un negozio giuridico processuale recettizio che, quando entrambe le parti abbiano manifestato il proprio consenso con le dichiarazioni congiunte di volontà, diviene irrevocabile e non può essere modificato per iniziativa unilaterale di una parte, determinando effetti non reversibili nel procedimento. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso inteso a far valere la contrarietà alla scelta del rito espressa dall'imputata nell'udienza celebrata dopo il perfezionamento dell'accordo).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)