Sez. L, Sentenza n. 1797 del 19/02/1987 (Rv. 451162 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE - TITOLARI DI PENSIONE DIRETTA A CARICO DELLA CASSA DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI - PENSIONE DI RIVERSIBILITÀ EROGATA DALL'INPS - ESCLUSIONE DELL'INTEGRAZIONE AL MINIMO - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE EX SENTENZA N. 314 DEL 1985.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE - TITOLARI DI PENSIONE DIRETTA A CARICO DELLA CASSA DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI - PENSIONE DI RIVERSIBILITÀ EROGATA DALL'INPS - ESCLUSIONE DELL'INTEGRAZIONE AL MINIMO - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE EX SENTENZA N. 314 DEL 1985.*
Con riguardo al periodo anteriore all'1 ottobre 1983 (che segna la decorrenza della nuova disciplina della materia dettata dall'art. 6 del d.l. 12 settembre 1983 n. 463, come convertito nella legge 11 novembre 1983 n. 638), l'esclusione dell'integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogata dall'i.N.P.S. per i titolari di pensione diretta a carico della cassa di previdenza per i dipendenti degli enti locali, nell'ipotesi di superamento, per effetto del cumulo, del trattamento minimo garantito, è venuta meno per effetto della dichiarazione d'incostituzionalità dello art. 2, secondo comma, lett. A), della legge n. 1338 del 1962 pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 314 del 1985 (e non per effetto della dichiarazione d'incostituzionalità della medesima norma pronunciata dalla stessa Corte con la precedente sentenza n. 102 del 1982). (V 3681/85, mass n 441271; (V 2451/85, mass n 440295).*
Riferimenti normativi: Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 6 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)