Sez. 3, Sentenza n. 26614 del 12/07/2012 Ud. (dep. 19/06/2013) Rv. 257075 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Trasporto di rifiuti propri non pericolosi - Esercizio in via continuativa - Albo gestori ambientali - Omessa iscrizione - Reato previsto dall'art. 260 D.Lgs. n. 152 del 2006 - Configurabilità - Fattispecie.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
Il trasporto ordinario e continuativo di propri rifiuti non pericolosi, costituente parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa, integra la fattispecie criminosa di cui all'art. 260 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 se effettuato in assenza di iscrizione dell'impresa all'albo nazionale dei gestori ambientali, ancorchè nelle forme semplificate di cui al comma ottavo dell'art. 212 del decreto medesimo. (Nella fattispecie, la Corte ha differenziato tale ipotesi da quella di trasporto occasionale, per il quale le imprese produttrici dei rifiuti devono affidarsi ad imprese di trasporti regolarmente autorizzate, configurandosi in difetto una condotta riconducibile alla previsione sanzionatoria di cui all'art. 256 del decreto citato).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 212 com. 8, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 260 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)