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Sez. 3, Sentenza n. 26435 del 23/03/2016 Ud. (dep. 24/06/2016) Rv. 267660 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Trasporto di rifiuti propri non pericolosi - Esercizio in via occasionale - Reato previsto dall'art. 256, comma primo, D.Lgs. n. 152 del 2006 - Configurabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-03-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267660-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

Nelle ipotesi di trasporti occasionali o episodici di rifiuti propri non pericolosi, risponde del reato di cui all'art. 256, comma primo, D.Lgs. n. 152 del 2006, chiunque vi provveda con mezzi propri e non autorizzati, anziché attraverso imprese esercenti servizi di smaltimento iscritte all'Albo nazionale dei gestori ambientali. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza che aveva configurato il reato in relazione alla condotta di un gommista, che, servendosi del proprio veicolo, aveva trasportato periodicamente i pneumatici, ormai in disuso, presso un centro trasferimento rifiuti).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 212 com. 8, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 260 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)