Sez. L, Sentenza n. 2554 del 29/03/1990 (Rv. 466250 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - RAPPORTI SUBORDINATI PLURIMI E CON ORARI RIDOTTI - RETRIBUZIONE PROPORZIONATA E SUFFICIENTE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - RAPPORTI SUBORDINATI PLURIMI E CON ORARI RIDOTTI - RETRIBUZIONE PROPORZIONATA E SUFFICIENTE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Il precetto dettato dall'art. 36 cost., che prevede il diritto del lavoratore alla retribuzione proporzionata è sufficiente, trova applicazione anche nelle ipotesi di rapporti subordinati plurimi e con orari ridotti, tenendo conto che in tal caso l'adeguamento della retribuzione in relazione alla qualità e alla quantità del lavoro svolto deve essere valutato proporzionalmente alle singole prestazioni e, quando questa proporzionalità sia garantita, occorre considerare, con riferimento al compenso complessivo per tutte le attività espletate nell'arco della normale durata dell'orario di lavoro, la sufficienza della retribuzione ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa. (V 3581/87, mass n 452539; (V 2578/86, mass n 445661).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)