Sez. 2 - , Sentenza n. 2619 del 04/02/2021 (Rv. 660435 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE (NOZIONE) - PROVA - IN GENERE | Simulazione posta in essere dal mandatario con rappresentanza all'insaputa del mandante - Posizione di terzietà del mandante - Conseguenze - Prova per testi e per presunzioni della simulazione - Ammissibilità - Soggezione ai limiti di impugnativa ex art. 2732 c.c. quanto alla quietanza - Esclusione - Fondamento.
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE (NOZIONE) - PROVA - IN GENERE
Il mandante, non partecipe ed ignaro dell'accordo simulatorio, il quale agisca per la dichiarazione di simulazione della quietanza, relativa all'avvenuto pagamento del prezzo, in relazione ad una vendita posta in essere dal suo mandatario con rappresentanza, è da considerarsi "terzo" rispetto a siffatto contratto: conseguentemente egli può fornire la prova della simulazione "senza limiti", ex art. 1417 c.c., e, quindi, sia a mezzo di testimoni, sia a mezzo di presunzioni, dovendosi inoltre escludere che, in dipendenza della natura di confessione stragiudiziale della quietanza, possano valere, riguardo alla sua posizione, i limiti di impugnativa della confessione stabiliti dall'art. 2732 c.c., applicabili esclusivamente nei rapporti fra il mandatario e il preteso simulato acquirente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 2722, Cod. Civ. art. 2732, Cod. Civ. art. 1398
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)