diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 10743 del 24/04/2008 (Rv. 603058 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - IN GENERE | Simulazione posta in essere dal mandatario con rappresentanza all'insaputa del mandante - Posizione del mandante - Prova per testi e per presunzioni della simulazione - Ammissibilità - Soggezione ai limiti di impugnativa ex art. 2732 cod. civ. quanto alla quietanza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603058-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - IN GENERE

Il mandante, non partecipe ed ignaro dell'accordo simulatorio, il quale agisca per la dichiarazione di simulazione della quietanza, relativa all'avvenuto pagamento del prezzo, in relazione ad una vendita posta in essere dal suo mandatario con rappresentanza, è da considerarsi "terzo", rispetto al contratto con la conseguenza che egli può fornire la prova della simulazione "senza limiti", ai sensi del'art. 1417 cod. civ., e, quindi, sia a mezzo di testimoni, sia a mezzo di presunzioni, dovendosi inoltre escludere che, in dipendenza della natura di confessione stragiudiziale della quietanza, possano valere, riguardo alla sua posizione, i limiti di impugnativa della confessione stabiliti dall'art. 2732 cod. civ., che trovano applicazione esclusivamente nei rapporti fra il mandatario e il preteso simulato acquirente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 1704, Cod. Civ. art. 2721, Cod. Civ. art. 2726, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2732

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)