diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 8117 del 05/11/1987 (Rv. 455769 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - AZIONE DI ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITÀ DELL'APPOSIZIONE DEL TERMINE - IMPRESCRITTIBILITÀ - DIRITTI CONSEGUENZIALI - ESCLUSIONE - INTERESSE AD AGIRE - PERSISTENZA - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1987-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455769-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - AZIONE DI ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITÀ DELL'APPOSIZIONE DEL TERMINE - IMPRESCRITTIBILITÀ - DIRITTI CONSEGUENZIALI - ESCLUSIONE - INTERESSE AD AGIRE - PERSISTENZA - ESTREMI.*

L'Azione del lavoratore subordinato tendente all'accertamento dell'illegittimità dell'apposizione del termine ad una serie di contratti a tempo determinato perché in violazione della legge n. 230 del 1962 va qualificata come Azione di nullità parziale e, come tale, è imprescrittibile, salva l'Estinzione per prescrizione dei diritti conseguenziali maturati in relazione all'unico rapporto a tempo indeterminato costituitosi in forza della legge suddetta. In tal caso l'interesse ad agire si configura per il solo fatto dell'attuale sussistenza di un obiettivo stato di concreta incertezza e di contestazione effettiva circa la natura (a termine ovvero a tempo indeterminato) del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, a prescindere dall'intervenuta prescrizione, o meno, degli eventuali diritti conseguenziali. (Conf 310/86, mass n 443936).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1419, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)