Sez. 3, Sentenza n. 344 del 20/01/1986 (Rv. 443966 - 01)
CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - MOROSITÀ - PURGAZIONE DELLA MORA - TERMINE DI GRAZIA EX ART. 4 DELLA LEGGE N. 814/1973 - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - MOROSITÀ - PURGAZIONE DELLA MORA - TERMINE DI GRAZIA EX ART. 4 DELLA LEGGE N. 814/1973 - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
La norma di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della legge 10 dicembre 1973 n. 814 - che prevede la concessione del termine di grazia per la purgazione della mora nel pagamento dei canoni relativi all'affitto di fondi rustici - riguarda solo il mancato pagamento dei canoni stessi con riferimento alle annate agrarie 1970'71, 1971'72 e 1972'73 e, avendo carattere di eccezionalità, non è applicabile quando la morosità riguardi canoni relativi ad annate agrarie diverse da quelle suindicate, ancorché nel complessivo periodo di morosità siano comprese pure quelle annate. (Conf 6288/82, mass n 423951).*
Riferimenti normativi: Legge 10/12/1973 num. 814 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)