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Sez. 3, Sentenza n. 6288 del 22/11/1982 (Rv. 423951 - 01)

CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - MOROSITÀ - PURGAZIONE DELLA MORA - TERMINE DI GRAZIA EX ART. 4 DELLA LEGGE N. 814/1973 - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
Stato
decisa il 1982-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423951-01

CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - MOROSITÀ - PURGAZIONE DELLA MORA - TERMINE DI GRAZIA EX ART. 4 DELLA LEGGE N. 814/1973 - AMBITO DI APPLICAZIONE.*

La norma di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della legge 10 dicembre 1973 n. 814 - che prevede la concessione del termine di grazia per la purgazione della mora nel pagamento dei canoni relativi all'affitto di fondi rustici - riguarda solo il mancato pagamento dei canoni stessi con riferimento alle annate agrarie 1970/71, 1971/72 e 1972/73 e, avendo carattere di eccezionalità, non è applicabile quando la morosità riguardi canoni relativi ad annate agrarie diverse da quelle suindicate, ancorché nel complessivo periodo di morosità siano comprese pure quelle annate. (V 3895/82, mass n 421843; (V 707/82, mass n 418503; (V 5986/80, mass n 409766; (V 264/79, mass n 396334).*

Riferimenti normativi: Legge 10/12/1973 num. 814 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)