Sez. 1, Sentenza n. 1052 del 27/02/1989 (Rv. 462005 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE - ART. 274 COD. CIV. - CONTRASTO CON L'ART. 24 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE - ART. 274 COD. CIV. - CONTRASTO CON L'ART. 24 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Con riguardo alle Disposizioni dell'art. 274 cod. civ. in tema di ammissibilità dell'Azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale (per le quali la Corte costituzionale, con sentenza n. 621 del 1987, ha escluso un contrasto con gli artt. 2 e 30 della Costituzione), è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 24 della Costituzione, atteso che nel procedimento regolato da detta norma il diritto di difesa trova adeguata tutela, in considerazione della facoltà delle parti di dedurre ogni elemento utile e di esaminare gli Atti dell'inchiesta sommaria, dell'Obbligo del tribunale di statuire con decreto motivato, dell'impugnabilità di tale decreto con reclamo alla Corte di appello (la cui decisione può essere poi oggetto di ricorso per Cassazione). (V 623/87).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 30, Cod. Civ. art. 274 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)