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Sez. U, Sentenza n. 7475 del 06/07/1991 (Rv. 472976 - 01)

Giurisdizione civile - Regolamento di giurisdizione - In genere | Competenza giurisdizionale del giudice adito - Contestazione inserita nel ricorso per Cassazione, anche incidentale della parte vittoriosa nel merito - Formazione del giudicato sulla giurisdizione - Esclusione - Decisione prioritaria delle Sezioni Unite sulla giurisdizione - Necessità.
Stato
decisa il 1991-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472976-01

Giurisdizione civile - Regolamento di giurisdizione - In genere

La contestazione della competenza giurisdizionale del giudice adito, inserita nel ricorso per Cassazione, ancorché si tratti di ricorso incidentale della parte vittoriosa nel merito, e senza che rilevi la dichiarazione di condizionamento dello stesso all'accoglimento dell'impugnazione avversaria, osta alla formazione del giudicato sulla giurisdizione ed implica che la relativa questione debba essere definita, con necessaria priorità, dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (art. 142 disp. att. cod. proc. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 142, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 142

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)