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Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie

Testo vigente

Art. 135

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 19755

Art. 137

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Art. 137-bis Fascicolo d'ufficio

1. Il cancelliere della corte, entro sessanta giorni dal deposito del ricorso, acquisisce il fascicolo d'ufficio dalla cancelleria del giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato.

2. Nello stesso modo procede nei casi previsti dagli articoli 41, 47, 362 e 363-bis del codice.5455

Art. 137-ter Pubblicita' degli atti dei procedimenti pendenti

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 51 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono pubblicati nel sito istituzionale della Corte, a cura del centro elettronico di documentazione:

  1. 1) i provvedimenti che dispongono il rinvio pregiudiziale di cui all'articolo 363-bis del codice e i decreti del primo presidente ad esso relativi;

  2. 2) i ricorsi proposti dal procuratore generale della Corte di cassazione nell'interesse della legge e le sue conclusioni scritte, quando formulate.5455

Art. 139 Istanza di rimessione alle sezioni unite

1. L'istanza prevista nell'articolo 376 del codice si propone con ricorso diretto al primo presidente, contenente l'indicazione del ricorso di cui si chiede la rimessione alle sezioni unite e le ragioni per le quali si ritiene che sia di competenza di queste.

2. Il ricorso e' depositato nel termine previsto nell'articolo 376 secondo comma del codice.5455

Art. 140

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Art. 140-bis Svolgimento della camera di consiglio

1. La camera di consiglio si svolge in presenza. Il presidente del collegio, con proprio decreto, puo' disporre lo svolgimento della camera di consiglio mediante collegamento audiovisivo a distanza, per esigenze di tipo organizzativo.5455

Art. 141 Deliberazione dei provvedimenti

1. Nel deliberare i provvedimenti la corte applica le disposizioni dell'articolo 276 del codice.

2. Il relatore vota per primo, quindi votano i consiglieri in ordine inverso di anzianita' e per ultimo il presidente.

3. La scelta dell'estensore della sentenza e' fatta dal presidente tra i componenti il collegio che hanno espresso voto conforme alla decisione.

Art. 142 Ricorso di competenza delle sezioni unite e delle sezioni semplici

1. Se nel ricorso sono contenuti motivi di competenza delle sezioni semplici insieme con motivi di competenza delle sezioni unite, queste, se non ritengono opportuno decidere l'intero ricorso, dopo aver deciso i motivi di propria competenza, rimettono, con ordinanza, alla sezione semplice la causa per la decisione, con separata sentenza, degli ulteriori motivi.

2. Le sezioni unite possono disporre ai sensi del primo comma anche nel caso di rimessione ai sensi dell'articolo 374, terzo comma, del codice.

Art. 143 Formulazione del principio di diritto affermato dalla corte

1. La Corte enuncia specificamente, a norma dell'articolo 384 del codice, il principio di diritto al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi.5455

Art. 144 Forma della domanda di restituzione o di riduzione in pristino

1. Le domande conseguenti alla cassazione della sentenza previste nell'articolo 389 del codice debbono essere proposte con citazione da notificarsi personalmente alla parte a norma degli articoli 137 e seguenti del codice.

Art. 144-bis Attestazione del cancelliere in caso di mancata integrazione del contradditorio

1. Qualora non sia stato osservato il disposto di cui all'articolo 371-bis del codice, il cancelliere lo attesta con apposita dichiarazione, da allegare al fascicolo d'ufficio, per gli adempimenti di cui all'articolo 138.1417

Art. 144-bis.1 Restituzione del fascicolo d'ufficio e dei fascicoli di parte

1. Dopo la definizione del giudizio, il fascicolo d'ufficio trasmesso ai sensi dell'articolo 137-bis e gli atti e i documenti depositati dalle parti e gia' prodotti nei precedenti gradi del processo sono restituiti, decorsi novanta giorni dal deposito della decisione, alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.5455

Capo V. Disposizioni relative alle controversie di lavoro ed a quelle di previdenza e di assistenza

Art. 144-ter Controversie individuali di lavoro

1. Tra le controversie previste dall'articolo 409 del codice non si considerano in ogni caso comprese quelle di cui all'articolo 50-bis, primo comma, n. 5), seconda parte, del codice.1819

Art. 144-quinquies Controversie in materia di licenziamento

1. Il presidente di sezione e il dirigente dell'ufficio giudiziario favoriscono e verificano la trattazione prioritaria dei procedimenti di cui al capo I-bis del titolo IV del libro secondo del codice. In ciascun ufficio giudiziario sono effettuate estrazioni statistiche trimestrali che consentono di valutare la durata media dei processi di cui all'articolo 441-bis del codice, in confronto con la durata degli altri processi in materia di lavoro.5455

Art. 145 Termine per la nomina del consulente tecnico

1. Per le controversie di lavoro e per quelle in materia di previdenza e di assistenza il termine previsto dall'articolo 201 del codice non deve superare i giorni sei.

Art. 146 Albo dei consulenti tecnici

1. Nell'albo dei consulenti tecnici istituiti presso ogni tribunale debbono essere inclusi, per i processi relativi a domande di prestazioni previdenziali e assistenziali, i medici legali e delle assicurazioni e i medici del lavoro.