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Sez. 3, Sentenza n. 245 del 13/01/1983 (Rv. 425057 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - MANCATO ACCOGLIMENTO DELLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO - POTERI DEL GIUDICE - MOTIVAZIONE - NECESSITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425057-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - MANCATO ACCOGLIMENTO DELLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO - POTERI DEL GIUDICE - MOTIVAZIONE - NECESSITÀ - LIMITI.*

Il giudice può disattendere le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio purché fornisca adeguata motivazione del proprio dissenso senza che a giustificare tale dissenso occorra una contrapposizione - sul piano dell'indagine scientifica - di ragioni di ordine medico-legale a quelle esposte dal consulente tecnico d'ufficio, essendo sufficiente il rilievo della manifesta discordanza - sul piano della logica - tra gli accertamenti diagnostici-prognostici eseguiti e riferiti nella relazione scritta e le conseguenze che il consulente intende trarne nella parte conclusiva del proprio elaborato.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 62, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)