Sez. L, Sentenza n. 2976 del 13/05/1985 (Rv. 440701 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - CONSULENZA TECNICA - VALUTAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO - AUDIZIONE DEL CONSULENTE O RINNOVO DELLE OPERAZIONI PERITALI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - CONSULENZA TECNICA - VALUTAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO - AUDIZIONE DEL CONSULENTE O RINNOVO DELLE OPERAZIONI PERITALI.*
Nelle controversie relative a domande di prestazioni previdenziali che richiedono accertamenti tecnici il giudice del merito può ben discostarsi dalle conclusioni della perizia medico-legale purché dia giustificazione congrua ed immune da vizi logici del suo dissenso; né è tenuto a sentire a chiarimenti il consulente oppure a rinnovare le operazioni peritali atteso che è riservata al suo prudente apprezzamento la valutazione dell'idoneità e sufficienza del materiale probatorio acquisito in corso di causa. (V 3932/84, mass n 435896; (V 245/83, mass n 425057; (V 6716/82, mass n 424352).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 445
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)