Sez. 1, Sentenza n. 7138 del 23/06/1995 (Rv. 493054 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - INGIUNZIONE - IN GENERE | Obbligo della motivazione - Osservanza - Mero riferimento alla norma violata - Insufficienza.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - INGIUNZIONE - IN GENERE
L'obbligo della motivazione dell'ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa non può ritenersi soddisfatto mediante il solo riferimento alla norma violata, ancorché integrato dall'indicazione del verbale di accertamento, quando la mera indicazione della norma violata non è sufficiente a specificare la natura e la portata della trasgressione, soprattutto nei casi in cui la norma preveda comportamenti alternativi, ed il riferimento al verbale di accertamento della violazione non contenga una completa indicazione degli estremi della violazione contestata.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)