diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 4567 del 07/05/1999 (Rv. 526104 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Violazioni del codice della strada vigente - Verbale di accertamento - Modalità di notifica - Impossibilità di contestazione della infrazione all'atto del suo accertamento - Notificazione di uno degli originali o di copia autenticata del verbale - Sottoscrizione dell'agente accertatore - Necessità - Mancanza - Effetti - Nullità della notifica - Disciplina previgente - Differenze - Notifica degli estremi della infrazione - Sufficienza - Mancata sottoscrizione dell'agente accertatore - Effetti - Nullità della notifica - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/526104-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE

Alla stregua del vigente codice della strada, e del relativo regolamento (d.P.R. n. 495 del 1992), deve ritenersi affetta da nullità la notifica al contravventore a mezzo del servizio postale di una copia del verbale di accertamento di infrazione allo stesso codice, priva della sottoscrizione dell'agente accertatore, e ciò in quanto il predetto regolamento, all'art. 305, comma terzo, stabilisce che il verbale redatto dall'organo accertatore rimane agli atti dell'ufficio o del comando, mentre ai soggetti ai quali devono esserne notificati gli estremi viene inviato uno degli originali o copia autenticata - dalla quale, quindi, deve risultare la sottoscrizione dell' accertatore - a cura del responsabile dello stesso ufficio o comando. La predetta disciplina del sistema di notificazione, entrata in vigore il 1 gennaio 1993, si diversifica da quella applicabile nella vigenza del precedente codice della strada, e relativo regolamento (d.P.R. n. 420 del 1959), il cui art. 604 stabiliva che, in caso di impossibilità di contestare l'infrazione all'atto del suo accertamento, l'accertatore compilasse il verbale con gli elementi acquisiti, e lo trasmettesse all'ufficio o comando da cui dipendeva, che curava la integrazione dell'accertamento e disponeva la notifica al contravventore degli estremi della infrazione, cioè una forma di contestazione che non richiedeva anche la firma autografa dell'accertatore, necessaria solo con riferimento all'originale del processo verbale. Ne consegue la esclusione, nelle vicende soggette alla previgente normativa, della nullità della notifica degli estremi della infrazione in assenza della predetta sottoscrizione.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1959 num. 420 art. 604, (Reg. Esec. Cod. Strada art. 604), DPR 16/12/1992 num. 495 art. 385 com. 3, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)