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Sez. 5, Sentenza n. 3254 del 20/03/2000 (Rv. 534895 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - IN GENERE | Allegata segnalazione all'amministrazione finanziaria italiana da parte dell'amministrazione finanziaria americana di pagamento di interessi ad una società italiana da parte di una società americana - Omesso esame da parte della Commissione tributaria - Violazione di legge e vizio di motivazione - Configurabilità - Segnalazione - Mancanza di sottoscrizione - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2000-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534895-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - IN GENERE

La segnalazione relativa al pagamento ad una società italiana da parte di una società americana di somme di danaro a titolo di interessi, inviata all'Amministrazione finanziaria italiana dall'Amministrazione finanziaria federale Usa nell'ambito dei rapporti di collaborazione stabiliti dall'art. 26 della Convenzione tra la Repubblica Italiana e gli Stati Uniti D'America, firmata il 17 aprile 1984 e ratificata con legge 11 dicembre 1985, n. 763, anche se priva di indicazioni circa la sua attribuzione ad un funzionario responsabile, non può essere considerata alla stregua di una informazione anonima, ma deve essere presa in esame dal giudice di merito, valutandone natura e contenuto. Pertanto, il rifiuto del giudice di merito di valutare la natura ed il contenuto del documento costituisce, oltre che violazione di legge (in particolare dell'art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 in relazione al citato art. 26 della convenzione Italia - Usa), anche omessa motivazione ai sensi dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST., Legge 11/12/1985 num. 763

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)